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CLUB
SVIZZERO DEI SAN BERNARDO
sezione
della SCS, fondata nel 1884 S
T A T U T I
I.
Nome et sede
art.1
IL club svizzero dei San Bernardo è una sezione della società
cinologica Svizzera (SCS) ai sensi dell’art. 5. degli statuti della SCS. E’
una società secondo l’art. da 60 a 70 con sede e domicilio presso il
presidente attuale. II
Responsabilità
art.2
Il patrimonio del club è garantito dall’impegno del club.
Una responsabilità personale dei soci è esclusa. III
Scopo
art.3
Il club svizzero dei San Bernardo si va un dovere di:
1. Favorire l’allevamento puro della razza del San Bernardo.
2. Mantenere l’intesa fra gli allevatori e gli amatori. 3.
Sostenere ed incoraggiare in ugual misura la varietà a pelo lungo e quella a
pelo corto art.4
Cerca di raggiungere lo scopo tramite l’applicazione e l’istruzione
date ai propri soci su tutte le questioni d’educazione, d’allevamento e di
buona tenuta del cane San Bernardo (cane d’utilità e da valanghe).
Per questo bisogna mettere in opera :
1. L'organizzazione di corsi e scambi d’esperienze fra i soci. 2.
Consigli agli interessati al momento dell’acquisto di un cane San Beranrdo. 3.
L'organizzazione di un centro d’informazione e d’intermediazione. 4.
Il controllo e l’applicazione dello standard della razza e sua diffusione agli
interessati. 5.
L'organizzazione d’esposizione interne e CAC, come pure dei concorsi educativi
e altri. 6.
L'organizzazione delle selezioni. 7.
La rappresentanza degli interessi e dei diritti dei soci. 8.
La formazione specifica sulla razza degli aspiranti giudici e giudici. 9.
La promozione dell’esposizioni e dei concorsi, tramite la consegna di premi e
coppe. art.5
Determinazione della razza
Il club intende per cane San Bernardo: la razza svizzera così nominata
secondo il luogo della sua vecchia attività : la montagna del Gran San
Bernardo, dove i tratti somatici distintivi che servirono da base per
l’allevamento furono determinati, fissati ed approvati secondo il protocollo
redatto durante il congresso internazionale citologico tenutosi a Zurigo il 2
giugno 1987, e pubblicati ufficialmente secondo il LOS 111 1889. Il libro
ufficiale delle origini del club secondo la LOS
IV
Qualità dei soci 1.
Ammissioni e dimissioni
art.6
Sono ammessi come soci tutte le persone di ambo i sessi. Le persone
giuridiche possono anch’esse divenire soci. L’ammissione è ratificata dal
comitato. art.7
Ogni persona che desidera aderire al club deve presentare la domanda per
scritto al cassiere (carta d’ammissione regolarmente compilata). Prima della
sua ammissione, i dati personali e l’indirizzo del candidato devono essere
pubblicati sull’organo ufficiale della SCS. L’entrata nel club, risulta per
la SCS, come non avvenuta se la pubblicazione non ha avuto luogo. Le opposizione
sono da indirizzare entro 14 giorni che seguono la pubblicazione al comitato che
prenderà poi una decisione. art.8
Il club può nominare dei veterani, soci degli d’onore o
soci affezionati. Possono essere nominati soci onorari, e questi su richiesta
del comitato durante l’assemblea generale, questi sono i soci o le persone
giuridiche che si sono particolarmente impegnate per il club o che hanno
acquisito dei meriti speciali per lo sviluppo della razza. Una maggioranza di
2/3 dei soci presenti è necessaria per una tale nomina. I soci che hanno
compiuto i 25 anni filati d’appartenenza in una sezione della SCS saranno
nominati soci-veterani e ne otterranno l’insigne. Questa distinzione gli sarà
consegnata dal loro club a nome della SCS (art. 17 degli statuti della SCS) art.9
La qualità dei soci si
perde per decesso, dimissione, radiazione o esclusione. art.10
Le dimissioni non possono essere date che per la fine di una anno civile
tramite lettera raccomandata indirizzata al cassiere. Le dichiarazioni di
dimissioni collettive non hanno validità alcuna. art.11
I soci che intralciano l’intesa del club o quelli che non pagano la
quota, saranno radiati dalla lista dei soci per decisione del comitato, art.12
I soci radiati hanno il diritto di fare ricorso nelle tre settimane
seguenti all’assemblea generale. La decisione diventerà irrevocabile dopo
votazione segreta con la maggioranza dei 2/3 presenti. Il ricorso ha effetto
sospensivo. art.13
Questa radiazione è applicabile sono all’interno del club, non impegna
quindi nessuna altra sezione della SCS. art.14
Un socio può essere escluso per i seguenti motivi :
1.
Aver
trasgredito agli statuti o al regolamento della SCS od a una delle sue sezioni.
2.
Aver
causato dei torti morali o agli interessi del club o della SCS con dei
comportamenti sbagliati, crudeli o disonorabili.
Di regola, l’esclusione è preannunciata su richiesta dal comitato
della sezione, tramite votazione maggioritaria dei 2/3 dei voti.
i soci saranno informati per lettera raccomandata che una domanda
d’esclusione contro di loro è stata depositata e che hanno a scelta la
possibilità di far sentire il loro pare oralmente o per scritto davanti
all’assemblea generale.
L'esclusione motivata sarà notificata all’interessato per lettera
raccomandata, indicandogli i diritti di ricorso per la prossima assemblea
ordinaria dei delegati SCS. Sotto riserva dell’art. 75 CCO.
L'esclusione implica la perdita della qualità di soci da tutte le
sezioni. Tutte le esclusioni hanno validità legale se sono state pubblicate su
l’organo ufficiale.
La sezione che pronuncia l’esclusione ha l’obbligo di far la
pubblicazione sull’organo ufficiale della SCS. art.15
I soci esclusi non potranno più partecipare alle esposizioni o a delle
presentazioni ufficiali, non potranno prender parte a concorsi o altre
manifestazioni indette dalla SCS o da una delle sue sezioni. Non avranno più
accesso al LOS. Il loro d’allevamento sarà radiato. I giudici e gli aspiranti
giudici saranno stralciati dalla lista. 2.
Diritti e doveri dei soci
art.16
Tutti i soci presenti alle assemblee (veterani, affezionati e onorari)
hanno il medesimo diritto di voto. Un socio non può prendere parte alla
votazione durante la quale si prende una decisione di diritto o per un litigio
giuridico concernete il socio medesimo, un suo congiunto o una persona
direttamente imparentata da una parte e il club dall’altra. art.17
I diritti ed i privilegi dei soci del club sono definiti dal regolamento
speciale della SCS. art.19
Tramite l’adesione al club, i soci s’impegnano a riconoscere e
rispettare gli statuti e i regolamenti della SCS e del club, e a pagare la quota
prevista.
E’
vietato ai soci si far parte di un’organizzazione concorrente alla SCS ed alle
sue sezioni. V
Organizzazione
1.
L'assemblea
generale
2.
Il
comitato
3.
La
commissione d’allevamento
4.
Il
revisore dei conti
1.
L'assemblea
generale
art.21
L'assemblea generale costituisce l’organo principale del club. Essa
elegge gli altri organi di controllo e la loro attività. Ha luogo all’inizio
di ogni anno (al più tardi entro fine marzo). Un’assemblea generale
straordinaria può essere convocata in ogni momento per decisione del comitato,
o tramite una richiesta scritta fatta da almeno 1/5 dei soci. Affinché una
decisione sia valida, deve essere approvata dalla maggioranza dei soci presenti
(v. art. 67 CCS) art.22
Il comitato decide il luogo e ladata dell’assemblea generale. Senza che
questo sia un obbligo, cerca tuttavia di soddisfare, per orario e luogo, il
numero maggiore possibile di soci.
La convocazione è inviata ai soci per iscritto o comunicata sull’organo
ufficiale della SCS.
L'ordine del giorno dell’assemblea generale deve figurare nella
convocazione che dovrà essere
inviata almeno con tre settimane d’anticipo alla data fissata. art.23
Le proposte individuali, per poter essere prese in considerazione,
dovranno arrivare al comitato per scritto, entro il 30 novembre di ogni anno.
Solo i punti che figurano nell’ordine del giorno potranno essere
oggetto di una decisione. art.24
Per un’assemblea generale straordinaria, il comitato può ridurre il
termine di convocazione a 14 giorni, menzionando l’ordine del giorno e
sopprimendo le proposte individuali. art.25
Senza tener contro del numero dei partecipanti, ogni assemblea generale
convocato secondo gli statuti, può prendere le decisioni su riserva delle
condizioni dell’art. 26, p.10..
Sarà allestito un verbale dell’assemblea. art.26
L'assemblea generale decide validamente per tutti gli affari interni al
club.
Le competenze sono le seguenti
1. Nomina del comitato. (I membri del comitato sono eletti separatamente.)
2. Nomina dei soci onorari, dei soci affezionati e dei veterani, come da
proposta del comitato. 3.
Nomina della commissione d’allevamento e del suo presidente, come da proposta
del comitato. 4.
Nomina di due revisori dei conti e di due supplenti. 5.
Nomina di due delegati alla WUSB, come da proposta del comitato. 6.
Designazione dei delegati all’assemblea dei delegati della SCS, come da
proposta del comitato. 7.
Nomina dei giudici e degli aspiranti giudici alle esposizioni, come da proposta
del comitato e sulla base del diritto di proposta alla SCS 9.
Stabilimento della quota annuale e di qualsiasi altro contributo straordinario. 10.
Approvazione del regolamento e decisione sulle loro modifiche, sotto riserva
d’accettazione della SCS. 11.
Modifica degli statuti e scioglimento del club.. 12.
Altri affari che superano la competenza del comitato. 2.
Il comitato
art.27
Il comitato si compone di nove membri ed è eletto per un periodo di 3
anni :
1.
Presidente
2.
Due vice-presidente, di cui uno di lingua francese
3.
Segretario
4.
Protocollista
5.
Cassiere
6.
Controllore dell’allevamento
7.
Presidente della commissione d’allevamento
8.
Un assessore
Il presidente deve essere un cittadino svizzero e risiedere in Svizzera
(art.6 a 12 degli statuti della SCS).
I soci onorari hanno voto consultativo in seno al comitato e possono fare
delle proposte.
La solo firma valida è quella del presidente, che firma con un altro
membro del comitato.
I membri rimpiazzanti eletti nel corso del periodo, porteranno a termine
il periodo di colui che rimpiazzeranno.
Il presidente, il protocollista ed il cassiere sono obbligati ad
abbonarsi all’organo ufficiale della SCS. art.29
Al presidente si occupa in modo particolare:
1. della direzione e della sorveglianza di tutta l’attività societaria ed
elabora il rapporto annuale. 2.
della preparazione delle sedute di comitato e delle assemblee generali. 3.
di presiedere alle dette sedute ed assemblee. 4.
della rappresentanza della società verso l’esterno. art.30
Il protocollista redige il verbale. art.31
Il segretario si occupa della corrispondenza del club. art.32
Il cassiere si incarica d’incassare le quote sociali nei termini
previsti. Tiene i libri contabili e s’impegna ad adempiere ai suoi obblighi
secondo art. 18 p.3 degli statuti SCS. Consegna la tessera di legittimazione SCS
ai soci che hanno pagato la loro quota. Gestisce i fondi della società. Il
patrimonio del club deve essere impiegato in carte valori sicuri e depositato
presso una banca seria. Solo il cassiere e un membro designato del comitato
potranno disporre del deposito, grazie alla loro firma collettiva. 3.
Revisori (verificatori) dei conti
art.
33 Quest’ultimi controllano i libri
cassa, i conti annuali, lo stato del patrimonio e il fondo speciale. Essi fanno
un rapporto scritto all’assemblea generale.
La durata del loro mandato è di 2 anni, con possibilità di rielezione. 4.
I delegati alla SCS
art.34
Essi saranno eletti durante l’assemblea generale, come da proposta del
comitato. 5.
Giudici d’esposizione
art.35
I giudici d’esposizione saranno eletti su proposta del comitato,
durante l’assemblea generale, conformemente agli statuti della SCS (art.41 a
46), come pure ai regolamenti dei giudici d’esposizione. Le proposte
individuali devono essere depositate entro il 31 dicembre di ogni anno. 6.
Controllore dell’allevamento e commissione d’allevamento
art.36
La commissione d’allevamento del club è l’organo esecutivo del
comitato per quei compiti concernenti il regolamento della selezione e
dell’allevamento, ossia :
1.
Consulenza
in materia d’allevamento
2.
Esecuzione
delle selezioni
3.
Organizzazione
ed esecuzione di controlli e delle cucciolate
4.
Contatti
fra gli allevatori ed il comitato
5.
Proposte
al comitato
La
commissione d’allevamento è composta dal presidente della commissione
d’allevamento, dal controllore dell’allevamento e dai giudici in funzione.
Il presidente ed il controllore dell’allevamento sono d’ufficio membri del
comitato. Il presidente è eletto per un periodo di tre anni. Possono essere
rieletti. La sua elezione si fa normalmente in contemporanea con quella del
comitato. VI
Finanze
art.37
I mezzi finanziari del club provengono
1.
Dalle
quote d’iscrizione
2.
Dalle
quote ordinaries
3.
Dai
contributi decisi in assemblea generale per casi speciali
4.
Da
doni e legati
VII
Votazioni ed elezioni
art.38
All'assemblea generale le decisioni saranno prese con la maggioranza dei
voti (maggioranza relativa). Di regola le votazioni si fanno ad alzata di mano.
L’asemblea potrà, in casi particolari chiedere
che la votazione avvenga con scheda segreta. In caso di pareggio, il voto del
presidente fa stato. VIII
Modifica degli statuti
art.39
Cambiamenti di statuto possono aver luogo in ogni momento, con preavviso
di un mese, su proposta speciale all’ordine del giorno di una assemblea
generale ordinaria o straordinaria, con la maggioranza dei 2/3 dei voti. Essi
saranno poi sottomessi all’approvazione del comitato centrale della SCS. IX.
Scioglimento del club art.40
Per lo scioglimento del club, sono valide solo le decisioni prese durante
un’assemblea generale straordinaria regolarmente convocata, con relativo
ordine del giorno riferito a questa trattanda.
La decisione è riconosciuta valida per votazione maggioritaria di almeno
4/5 dei soci presenti.
D'altra parte sono validi gli art. 7 e 8 degli statuti della
SCS. art.41
Dopo aver deciso e eseguito lo scioglimento, i fondi disponibile sono
dati da gestire al comitato
centrale della SCS, a condizione di poter essere ridati ad un club che verrà
fondato in seguito, con gli identici scopi a quelli indicati negli statuti e
riconosciuto come sezione della SCS.
Se lo scioglimento del club a luogo per decisione del comitato centrale
della SCS, le condizioni dell’art. 8 della SCS sono applicabili. X.
Disposizioni finali
art.42
I presenti statuti sono stati approvati dall’assemblea generale del 29
gennaio 1989, su proposta del comitato.
Entrano in vigore dopo approvazione della SCS.
Rimpiazzano quelli del 28 gennaio 1979.
Hägendorf,
Vordemwald et Bigenthal, il 29 gennaio 1989
CLUB SUISSE DEI SAN BERNARDO
il presidentet : la segretaria :
il cancelliere :
Roland
Hans Verena Frauchiger
Armin Anderegg
I
presenti statuti non contengono alcuna contraddizione agli statuti della SCS.
Sono quindi ammessi ai sensi dell’art. 6 degli statuti della SCS.
In nome del comitato centrale della SCS
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Barrylouise@net2000.ch .
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