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CLUB SVIZZERO DEI SAN BERNARDO

sezione della SCS, fondata nel 1884

S T A T U T I

 

I.       Nome et sede

art.1    IL club svizzero dei San Bernardo è una sezione della società cinologica Svizzera (SCS) ai sensi dell’art. 5. degli statuti della SCS. E’ una società secondo l’art. da 60 a 70 con sede e domicilio presso il presidente attuale.

 II      Responsabilità

 art.2   Il patrimonio del club è garantito dall’impegno del club.

                  Una responsabilità personale dei soci è esclusa.

 III     Scopo

 art.3   Il club svizzero dei San Bernardo si va un dovere di:

             1. Favorire l’allevamento puro della razza del San Bernardo.

             2. Mantenere l’intesa fra gli allevatori e gli amatori.

 3. Sostenere ed incoraggiare in ugual misura la varietà a pelo lungo e quella a pelo corto

art.4    Cerca di raggiungere lo scopo tramite l’applicazione e l’istruzione date ai propri soci su tutte le questioni d’educazione, d’allevamento e di buona tenuta del cane San Bernardo (cane d’utilità e da valanghe).

         Per questo bisogna mettere in opera :

            1. L'organizzazione di corsi e scambi d’esperienze fra i soci.

2. Consigli agli interessati al momento dell’acquisto di un cane San Beranrdo.

3. L'organizzazione di un centro d’informazione e d’intermediazione.

4. Il controllo e l’applicazione dello standard della razza e sua diffusione agli interessati.

5. L'organizzazione d’esposizione interne e CAC, come pure dei concorsi educativi e altri.

6. L'organizzazione delle selezioni.

7. La rappresentanza degli interessi e dei diritti dei soci.

8. La formazione specifica sulla razza degli aspiranti giudici e giudici.

9. La promozione dell’esposizioni e dei concorsi, tramite la consegna di premi e coppe.

 art.5   Determinazione della razza

         Il club intende per cane San Bernardo: la razza svizzera così nominata secondo il luogo della sua vecchia attività : la montagna del Gran San Bernardo, dove i tratti somatici distintivi che servirono da base per l’allevamento furono determinati, fissati ed approvati secondo il protocollo redatto durante il congresso internazionale citologico tenutosi a Zurigo il 2 giugno 1987, e pubblicati ufficialmente secondo il LOS 111 1889. Il libro ufficiale delle origini del club secondo la LOS

 IV     Qualità dei soci

 1.      Ammissioni e dimissioni

 art.6   Sono ammessi come soci tutte le persone di ambo i sessi. Le persone giuridiche possono anch’esse divenire soci. L’ammissione è ratificata dal comitato.

 art.7   Ogni persona che desidera aderire al club deve presentare la domanda per scritto al cassiere (carta d’ammissione regolarmente compilata). Prima della sua ammissione, i dati personali e l’indirizzo del candidato devono essere pubblicati sull’organo ufficiale della SCS. L’entrata nel club, risulta per la SCS, come non avvenuta se la pubblicazione non ha avuto luogo. Le opposizione sono da indirizzare entro 14 giorni che seguono la pubblicazione al comitato che prenderà poi una decisione.

 art.8   Il club può nominare dei veterani, soci degli d’onore  o soci affezionati. Possono essere nominati soci onorari, e questi su richiesta del comitato durante l’assemblea generale, questi sono i soci o le persone giuridiche che si sono particolarmente impegnate per il club o che hanno acquisito dei meriti speciali per lo sviluppo della razza. Una maggioranza di 2/3 dei soci presenti è necessaria per una tale nomina. I soci che hanno compiuto i 25 anni filati d’appartenenza in una sezione della SCS saranno nominati soci-veterani e ne otterranno l’insigne. Questa distinzione gli sarà consegnata dal loro club a nome della SCS (art. 17 degli statuti della SCS)

 art.9   La qualità dei  soci si perde per decesso, dimissione, radiazione o esclusione.

 art.10 Le dimissioni non possono essere date che per la fine di una anno civile tramite lettera raccomandata indirizzata al cassiere. Le dichiarazioni di dimissioni collettive non hanno validità alcuna.

 art.11 I soci che intralciano l’intesa del club o quelli che non pagano la quota, saranno radiati dalla lista dei soci per decisione del comitato,

 art.12 I soci radiati hanno il diritto di fare ricorso nelle tre settimane seguenti all’assemblea generale. La decisione diventerà irrevocabile dopo votazione segreta con la maggioranza dei 2/3 presenti. Il ricorso ha effetto sospensivo.

 art.13 Questa radiazione è applicabile sono all’interno del club, non impegna quindi nessuna altra sezione della SCS.

 art.14 Un socio può essere escluso per i seguenti motivi :

         1.      Aver trasgredito agli statuti o al regolamento della SCS od a una delle sue sezioni.

      2.      Aver causato dei torti morali o agli interessi del club o della SCS con dei comportamenti sbagliati, crudeli o disonorabili.

         Di regola, l’esclusione è preannunciata su richiesta dal comitato della sezione, tramite votazione maggioritaria dei 2/3 dei voti.

         i soci saranno informati per lettera raccomandata che una domanda d’esclusione contro di loro è stata depositata e che hanno a scelta la possibilità di far sentire il loro pare oralmente o per scritto davanti all’assemblea generale.

         L'esclusione motivata sarà notificata all’interessato per lettera raccomandata, indicandogli i diritti di ricorso per la prossima assemblea ordinaria dei delegati SCS. Sotto riserva dell’art. 75 CCO.

         L'esclusione implica la perdita della qualità di soci da tutte le sezioni. Tutte le esclusioni hanno validità legale se sono state pubblicate su l’organo ufficiale.

         La sezione che pronuncia l’esclusione ha l’obbligo di far la pubblicazione sull’organo ufficiale della SCS.

art.15           I soci esclusi non potranno più partecipare alle esposizioni o a delle presentazioni ufficiali, non potranno prender parte a concorsi o altre manifestazioni indette dalla SCS o da una delle sue sezioni. Non avranno più accesso al LOS. Il loro d’allevamento sarà radiato. I giudici e gli aspiranti giudici saranno stralciati dalla lista.

 

2.       Diritti e doveri dei soci

art.16  Tutti i soci presenti alle assemblee (veterani, affezionati e onorari) hanno il medesimo diritto di voto. Un socio non può prendere parte alla votazione durante la quale si prende una decisione di diritto o per un litigio giuridico concernete il socio medesimo, un suo congiunto o una persona direttamente imparentata da una parte e il club dall’altra.

art.17  I diritti ed i privilegi dei soci del club sono definiti dal regolamento speciale della SCS.

art.18  L’importo della quota sociale annuale è fissata durante l’assemblea generale ed è pagabile annualmente al cassiere. I soci onorari e quelli affezionati sono liberati dal versamento della quota.

art.19  Tramite l’adesione al club, i soci s’impegnano a riconoscere e rispettare gli statuti e i regolamenti della SCS e del club, e a pagare la quota prevista.

            E’ vietato ai soci si far parte di un’organizzazione concorrente alla SCS ed alle sue sezioni.

 V      Organizzazione

art.20  Gli organi del club sono :

      1.        L'assemblea generale

2.        Il comitato

3.        La commissione d’allevamento

4.        Il revisore dei conti

1.                   L'assemblea generale

art.21  L'assemblea generale costituisce l’organo principale del club. Essa elegge gli altri organi di controllo e la loro attività. Ha luogo all’inizio di ogni anno (al più tardi entro fine marzo). Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata in ogni momento per decisione del comitato, o tramite una richiesta scritta fatta da almeno 1/5 dei soci. Affinché una decisione sia valida, deve essere approvata dalla maggioranza dei soci presenti (v. art. 67 CCS)

art.22  Il comitato decide il luogo e ladata dell’assemblea generale. Senza che questo sia un obbligo, cerca tuttavia di soddisfare, per orario e luogo, il numero maggiore possibile di soci.

            La convocazione è inviata ai soci per iscritto o comunicata sull’organo ufficiale della SCS.

         L'ordine del giorno dell’assemblea generale deve figurare nella convocazione che dovrà  essere inviata almeno con tre settimane d’anticipo alla data fissata.

art.23  Le proposte individuali, per poter essere prese in considerazione, dovranno arrivare al comitato per scritto, entro il 30 novembre di ogni anno.

         Solo i punti che figurano nell’ordine del giorno potranno essere oggetto di una decisione.

art.24  Per un’assemblea generale straordinaria, il comitato può ridurre il termine di convocazione a 14 giorni, menzionando l’ordine del giorno e sopprimendo le proposte individuali.

art.25  Senza tener contro del numero dei partecipanti, ogni assemblea generale convocato secondo gli statuti, può prendere le decisioni su riserva delle condizioni dell’art. 26, p.10..

            Sarà allestito un verbale dell’assemblea.

art.26  L'assemblea generale decide validamente per tutti gli affari interni al club.

         Le competenze sono le seguenti

           1. Nomina del comitato. (I membri del comitato sono eletti separatamente.)

           2. Nomina dei soci onorari, dei soci affezionati e dei veterani, come da proposta del comitato.

3. Nomina della commissione d’allevamento e del suo presidente, come da proposta del comitato.

4. Nomina di due revisori dei conti e di due supplenti.

5. Nomina di due delegati alla WUSB, come da proposta del comitato.

6. Designazione dei delegati all’assemblea dei delegati della SCS, come da proposta del comitato.

7. Nomina dei giudici e degli aspiranti giudici alle esposizioni, come da proposta del comitato e sulla base del diritto di proposta alla SCS

8. Accettazione del rapporto d’attività, approvazione dei conti annuali e del preventivo, scarico al comitato.

9. Stabilimento della quota annuale e di qualsiasi altro contributo straordinario.

10. Approvazione del regolamento e decisione sulle loro modifiche, sotto riserva d’accettazione della SCS.

11. Modifica degli statuti e scioglimento del club..

12. Altri affari che superano la competenza del comitato.

2.       Il comitato

art.27  Il comitato si compone di nove membri ed è eletto per un periodo di 3 anni :

            1. Presidente

2. Due vice-presidente, di cui uno di lingua francese

3. Segretario

4. Protocollista

5. Cassiere

6. Controllore dell’allevamento

7. Presidente della commissione d’allevamento

8. Un assessore

         Il presidente deve essere un cittadino svizzero e risiedere in Svizzera (art.6 a 12 degli statuti della SCS).

         I soci onorari hanno voto consultativo in seno al comitato e possono fare delle proposte.

  art.28 Le decisioni del comitato sono valide quanto i 2/3 dei membri sono presenti alle delibere.

         La solo firma valida è quella del presidente, che firma con un altro membro del comitato.

         I membri rimpiazzanti eletti nel corso del periodo, porteranno a termine il periodo di colui che rimpiazzeranno.

         Il presidente, il protocollista ed il cassiere sono obbligati ad abbonarsi all’organo ufficiale della SCS.

art.29  Al presidente si occupa in modo particolare:

            1. della direzione e della sorveglianza di tutta l’attività societaria ed elabora il rapporto annuale.

2. della preparazione delle sedute di comitato e delle assemblee generali.

3. di presiedere alle dette sedute ed assemblee.

4. della rappresentanza della società verso l’esterno.

art.30  Il protocollista redige il verbale.

art.31  Il segretario si occupa della corrispondenza del club.

art.32  Il cassiere si incarica d’incassare le quote sociali nei termini previsti. Tiene i libri contabili e s’impegna ad adempiere ai suoi obblighi secondo art. 18 p.3 degli statuti SCS. Consegna la tessera di legittimazione SCS ai soci che hanno pagato la loro quota. Gestisce i fondi della società. Il patrimonio del club deve essere impiegato in carte valori sicuri e depositato presso una banca seria. Solo il cassiere e un membro designato del comitato potranno disporre del deposito, grazie alla loro firma collettiva.

3.       Revisori (verificatori) dei conti

art. 33 Quest’ultimi controllano i libri cassa, i conti annuali, lo stato del patrimonio e il fondo speciale. Essi fanno un rapporto scritto all’assemblea generale.

         La durata del loro mandato è di 2 anni, con possibilità di rielezione.

4.       I delegati alla SCS

art.34  Essi saranno eletti durante l’assemblea generale, come da proposta del comitato.

5.       Giudici d’esposizione

art.35  I giudici d’esposizione saranno eletti su proposta del comitato, durante l’assemblea generale, conformemente agli statuti della SCS (art.41 a 46), come pure ai regolamenti dei giudici d’esposizione. Le proposte individuali devono essere depositate entro il 31 dicembre di ogni anno.

6.       Controllore dell’allevamento e commissione d’allevamento

art.36  La commissione d’allevamento del club è l’organo esecutivo del comitato per quei compiti concernenti il regolamento della selezione e dell’allevamento, ossia :

            1.        Consulenza in materia d’allevamento

2.        Esecuzione delle selezioni

3.        Organizzazione ed esecuzione di controlli e delle cucciolate

4.        Contatti fra gli allevatori ed il comitato

5.        Proposte al comitato

         La commissione d’allevamento è composta dal presidente della commissione d’allevamento, dal controllore dell’allevamento e dai giudici in funzione. Il presidente ed il controllore dell’allevamento sono d’ufficio membri del comitato. Il presidente è eletto per un periodo di tre anni. Possono essere rieletti. La sua elezione si fa normalmente in contemporanea con quella del comitato.

VI      Finanze

art.37  I mezzi finanziari del club provengono

            1.        Dalle quote d’iscrizione

 2.        Dalle quote ordinaries

 3.        Dai contributi decisi in assemblea generale per casi speciali

 4.        Da doni e legati

VII     Votazioni ed elezioni

art.38  All'assemblea generale le decisioni saranno prese con la maggioranza dei voti (maggioranza relativa). Di regola le votazioni si fanno ad alzata di mano. L’asemblea potrà, in casi particolari  chiedere che la votazione avvenga con scheda segreta. In caso di pareggio, il voto del presidente fa stato.

VIII    Modifica degli statuti

art.39  Cambiamenti di statuto possono aver luogo in ogni momento, con preavviso di un mese, su proposta speciale all’ordine del giorno di una assemblea generale ordinaria o straordinaria, con la maggioranza dei 2/3 dei voti. Essi saranno poi sottomessi all’approvazione del comitato centrale della SCS.

IX.     Scioglimento del club

art.40  Per lo scioglimento del club, sono valide solo le decisioni prese durante un’assemblea generale straordinaria regolarmente convocata, con relativo ordine del giorno riferito a questa trattanda.

         La decisione è riconosciuta valida per votazione maggioritaria di almeno 4/5 dei soci presenti.

         D'altra parte sono validi gli art. 7 e 8 degli statuti della SCS.

art.41  Dopo aver deciso e eseguito lo scioglimento, i fondi disponibile sono dati  da gestire al comitato centrale della SCS, a condizione di poter essere ridati ad un club che verrà fondato in seguito, con gli identici scopi a quelli indicati negli statuti e riconosciuto come sezione della SCS.

         Se lo scioglimento del club a luogo per decisione del comitato centrale della SCS, le condizioni dell’art. 8 della SCS sono applicabili.

X.      Disposizioni finali

art.42  I presenti statuti sono stati approvati dall’assemblea generale del 29 gennaio 1989, su proposta del comitato.

         Entrano in vigore dopo approvazione della SCS.

         Rimpiazzano quelli del 28 gennaio 1979.

         Hägendorf, Vordemwald et Bigenthal, il 29 gennaio 1989

            CLUB SUISSE DEI SAN BERNARDO

         il presidentet : la segretaria :            il cancelliere :

         Roland Hans   Verena Frauchiger      Armin Anderegg

         I presenti statuti non contengono alcuna contraddizione agli statuti della SCS. Sono quindi ammessi ai sensi dell’art. 6 degli statuti della SCS.

         In nome del comitato centrale della SCS

 

 

 

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Ultima modifica : 09 November 2010