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Regolamento relativo alle prescrizioni

sulla selezione e sull’allevamento

 

del Club Svizzero del San Bernardo complementari

al  "regolamento relativo all’iscrizione ei cani

      sul Libro delle Origini Svizzero (RI‑LOS)"

  ATT.RESTO GIÀ TRADOTTO

ricerca rapida

1. Regolamento di selezione
2. Prescrizioni d’allevamento
3. Tatuaggio
4. Compiti amministrativi
5. Organizzazione
6. Ricorsi
7. Sanzioni
8. Indennità
09. Modifiche
10. Prescrizioni transitorie
11. Disposizioni finali

ritorno alla vista generale

 

Il "regolamento relativo all’iscrizione dei cani nel Libro delle Origini Svizzere (RI-LOS)" in vigore serve quale base per l’allevamento di cani di razza con pedigree della Società Cinofila Svizzera (SCS).

Tutti gli allevatori, proprietari di stalloni e commissari del club sono tenuti a conoscere ed ad applicare queste prescrizioni.

Le prescrizioni complementari e la loro maniera d’applicazione menzionate qui di seguito sono vincolanti per tutti gli allevatori al beneficio di un certificato d’allevamento protetto dalla SCS/FCI, come pure per tutti i proprietari di stalloni della razza dei San Bernardo, che essi siano o no membri del Club Svizzero dei cani San Bernardo (CSSB) o di un’altra sezione della SCS.

 

1. Regolamento di selezione   

  1. I San Bernardo destinati all’allevamento devono rispondere in grandi linee allo standard della razza del San Bernardo (FCI n. 61), ed adempiere le condizioni enumerate all’art. 1.3. del RI-LOS.
  2. L’esame di selezione è obbligatorio per tutti i San Bernardo destinati all’allevamento. I discendenti generati da cani non selezionati non sono inscritti nel "Libro delle Origini Svizzere" e non sarà emesso alcun pedigree da parte della SCS.

1.1 Condizioni d’ammissione all’esame di selezione

     

  1. Età minima da raggiungere al momento del giorno d’esame di selezione:
    maschi e femmine: 20 mesi
  2. I cani devono essere tatuati (v. art. 10)
  3. Le cagne in calore possono essere presentate solo previo accordo con ilresponsabile dell’allevamento.
  4. I cani importati devono essere precedentemente iscritti al LOS.
  5. Il proprietario legale deve essere iscritto sia sul pedigree sia presso il segretariato del LOS.
  6. Solo i cani che sono stati sottoposti ad un controllo radiografico della displasia dell’anca (DH) e che presentano al massimo il grado C (precedentemente grado 1) vengono ammessi.
    Solo i certificati che costatano la DH rilasciati da una delle facoltà veterinarie delle università di Berna o Zurigo vengono accettati.
    Età minima richiesta per l’esame radiologico: 18 mesi.
  7. Tutti I cani importati devono essere presentati in Svizzera all’esame di selezione della CSSB.
    I certificati DH esteri, provenienti da istituti di valutazione ufficiali, sono riconosciuti quando le radiografie sono state eseguite ed interpretate con le stesse norme imposte dalla FCI.
  8. Solo i cani in ottima salute sono ammessi all’esame di selezione.
  9. Il pedigree originale e l’attestazione dell’esame DH devono essere obbligatoriamente presentati.
  10. Per i cani importati già gravidi, nessun’attestazione d’attitudine all’allevamento sarà richiesta per future gravidanze. I cuccioli di questa portata saranno iscritti al LOS, a patto che i genitori figurino nel libro delle origini riconosciuto dalla FCI e siano ammessi all’allevamento nella loro nazione d’origine. La portata deve essere annunciata secondo le regole al responsabile d’allevamento e sarà verificata. In seguito, le prescrizioni di questo regolamento saranno applicate.
    L’ulteriore utilizzazione della cagna è subordinata alle prescrizioni di selezione di questo regolamento, vale a dire che deve superare un esame di selezione della CSSB.

1.2 l'esame di selezione consiste in

Un apprezzamento dell’aspetto esteriore che tenga equamente conto sia della valutazione dell’andatura sia delle proprietà caratteriali secondo lo standard CSSB. (FCI No. 61)

Solo l’attitudine all’allevamento fissata durante un esame di selezione è decisiva, non si tiene conto delle qualifiche delle esposizioni o di risultati di prove di cani d’utilità.

1.3 Ragioni per l’esclusione all’allevamento

  • L’accumulo di difetti minori o la presenza di un unico grave difetto, tale che il cane non risponda più allo standard della razza (nota TB).
    Aspetto generalmente atipico non conforme allo standard.
  • Occhio blu.
  • Palpebre cadenti o quasi mancanti (anche se corrette tramite operazione).
  • Soggetto inferiore alla taglia minima (maschi 70cm, femmine 65cm).
  • Prognatismo superiore od inferiore, quando la maggioranza degli incisivi della mascella superiore non è più in stretto contatto con gli incisivi della mascella inferiore.
  • Assenza di denti (altri che i primi premolari).
  • Macchie del mantello non conformi a quelle fissate dallo standard.
  • Diminuzione importante del pigmento (palpebre, occhi, tartufo, labbra).
  • Displasia dell’anca che superi il grado C (grado 1) (v. art.10).
  • Difetti importanti delle estremità e dell’andatura.
  • Altri problemi della salute od importanti malattie che potrebbero rivelarsi ereditarie (per es. importante displasia del gomito, vizio del cuore, epilessia).
  • Anomalie dei testicoli.
  • Difetti del carattere (aggressività, paura).

1.4. Frequenza ed iscrizioni all’esame di selezione

     

  1. Gli esami di selezione avvengono più volte nel corso di un anno in differenti luoghi della Svizzera; l’organizzazione incombe al responsabile d’allevamento.
  2. Le date degli esami di selezione devono essere annunciate almeno con 4 settimane d’anticipo tramite il periodico ufficiale pubblicato dalla SCS o dal club.
  3. L’iscrizione all’esame di selezione deve essere scritto ed indirizzato al responsabile d’allevamento con in alleagato copia del pedigree e del certificato d’esame per la displasia dell’anca. L’iscrizione deve pervenire al responsabile d’allevamento al più tardi 10 giorni prima dell’esame.

1.5 Svolgimento dell’esame di selezione

Ogni cane deve essere esaminato da due giudici d’esposizione, specialisti dei cani San Bernardo e riconosciuti dalla SCS. Essi giudicano l’attitudine all’allevamento. Il proprietario riceve un rapporto firmato dai due giudici ed una copia della carta d’annuncio alla SCS (certificato d’attitudine all’allevamento).

Sul rapporto d’attitudine all’allevamento devono figurare i risultati dell’esame di selezione nella seguente maniera:

     

  • atto all’allevamento,
  • atto all’allevamento su riserva (per una o due cucciolate o per un anno),
  • inadatto all’allevamento,
  • respinto.

Tutte le prove di selezione superate sono immediatamente iscritte sul retro del pedigree originale tramite sigillo "atto all’allevamento (data)"; il pedigree in seguito viene ritornato al proprietario. I risultati negativi (inadatto all’allevamento) sono iscritti dopo lo spirare del termine di ricorso; il risultato "respinto" non viene iscritto. I maschi selezionati ed i maschi non selezionati sono pubblicati sul periodico ufficiale della SCS e del club.

In caso di dubbio, i giudici possono, alla fine dell’esame di selezione, respingere un cane. I cani respinti potranno essere ripresentati una seconda volta dopo un’attesa di sei mesi.

I cani ammessi all’allevamento su riserva (per una o due cucciolate o per un anno) devono, dopo lo spirare del termine imposto o dopo le due cucciolate, essere ripresentati all’esame di selezione. In alcuni casi, il rapporto di selezione può esigere che la discendenza sia ugualmente controllata (al minimo per es. 2/3 cuccioli). Il rapporto di selezione deve allora precisare da chi e a quale età il controllo della discendenza dovrà essere effettuato.

Di regola i cani devono essere presentati durante una selezione ordinaria. In caso d’impedimento per una ragione di salute, la presentazione dei cuccioli può essere rimpiazzata da un’attestazione specifica del veterinario. La commissione d’allevamento decide in seguito sull’attitudine ulteriore all’allevamento.

1.5.1 Indennità

L’indennità per l’esame d’attitudine all’allevamento è prelevato per ogni cane presentato.

1.6 Durata dell’attitudine all’allevamento
 

Per i cani riconosciuti atti all’allevamento senza riserva, l’attitudine è valevole:

per I maschi:

senza alcun limite dovuto all’età.

 

per le femmine:

fino all’ottavo anno (data della monta)

1.7 Esclusione ulteriore all’allevamento

     

  1. I cani ulteriormente affetti da gravi difetti, come disturbi del carattere, disturbi importanti della salute o che soffrono di malattie che potrebbero in un futuro rilevarsi ereditarie o presso i quali si costata l’apparizione ripetuta di difetti eliminatori dall’allevamento o di malattie ereditarie, possono essere esclusi immediatamente per decisione della commissione d’allevamento.

     

  2. Il proprietario del cane in questione ha il diritto di ricorrere. Il verdetto deve essere chiaramente motivato ed essergli intimato per lettera raccomandata. Durante la procedura, il cane non può essere utilizzato per l’allevamento.

     

  3. Spirato il termine di ricorso, l’esclusione all’allevamento viene iscritto sul retro del pedigree; è firmato dal presidente della commissione d’allevamento ed annunciata all’amministrazione del LOS. La commissione d’allevamento decide per un’eventuale pubblicazione sul periodico ufficiale della SCS e del club.

     

  4. Se un numero anormalmente alto di femmine non rimane gravido, la commissione d’allevamento può esigere dal proprietario di far esaminare gli organi sessuali e la qualità dello sperma del maschio in questione dalla divisione competente delle cliniche universitarie di Berna o di Zurigo o da uno specialista per piccoli animali. Il risultato dell’esame deve essere comunicato alla commissione d’allevamento. Il proprietario del maschio è costretto a dar seguito alle prescrizioni.
    Durante la procedura, il maschio in questione non può essere utilizzato per l’allevamento.
    La commissione d’allevamento può prendere tutte le misure atte (p.es. pubblicazione sul periodico del Club, decreto di una pausa d’allevamento limitatamente al tempo d’esclusione.

     

  5. Non appena venga dimostrato (tramite esame dello sperma) che all’epoca della monta lo stallone era sterile, il proprietario della cagna ha il diritto alla restituzione dell’importo pagato per la monta.

     

 

2. Prescrizioni d’allevamento   

Solo i cani selezionati possono essere utilizzati per l’allevamento. I proprietari dei due genitori hanno l’obbligo d’assicurarsi in solido, prima della monta, che sia la cagna che lo stallone siano stati ammessi all’allevamento (menzione relativa apposta sul retro del pedigree, certificato di selezione).

2.1 Accoppiamenti con partner stranieri

Nel caso in cui una cagna sia accoppiata con un maschio domiciliato all’estero, o quando un maschio è messo a disposizione di una cagna che sta all’estero, i partner stranieri devono trovarsi al beneficio di un pedigree riconosciuto dalla FCI ed adempiere le condizioni d’allevamento in vigore nel paese in questione.

Lo stallone deve aver superato l’esame radiografico della DH che non deve superare il grado C. Le copie del certificato concernenti la displasia e l’attestato che il cane e atto all’allevamento devono essere allegate all’avviso della monta.

2.2 lnseminazione artificiale

L’inseminazione artificiale è regolata dall’art. 12 del "Regolamento internazionale d’allevamento della FCI."

2.3 La portata

     

  1. Una cagna non può avere più di una portata per anno civile.
  2. Tutti i parti sono calcolati portate, sia che i cuccioli siano elevati che no. Per analogia le nascite per taglio cesareo, quelle provenienti d’accoppiamenti non intenzionali (bastardi), gli aborti e quando i cuccioli nascono morti o muoiono prima del 50esimo giorno, contano come portata..

2.4 I cuccioli

     

  1. Al massimo otto cuccioli possono essere elevati per portata.
  2. I cuccioli in soprannumero che non saranno elevati devono essere eliminati secondo l’etica della protezione degli animali, cioè entro i 5 giorni susseguenti alla nascita.
  3. Eventuali speroni sono da eliminare a regola d’arte, cioè fra il secondo ed il quarto giorno dopo la nascita.

     

2.5 Allevamento dei cuccioli

Di regola, l’allevatore deve tenere iscritti i cuccioli al suo domicilio sotto il suo allevamento e sotto la propria tutela fino al giorno in cui li consegnerà all’acquirente al quale insegnerà secondo le norme conformi la maniera di nutrizione ed allevamento.

Eccezioni

2.5.1 Allevamento fatto da terzi

In caso di forza maggiore, la commissione d’allevamento può autorizzare l’allevamento di una portata presso dei terzi. In tal caso, le condizioni d’allevamento devono essere impeccabili ed il canile deve essere precedentemente controllato.

In questo caso una richiesta motivata deve essere presentata al responsabile d’allevamento prima dell’accoppiamento previsto (eccezioni sono i casi d’urgenza, come per es. malattia od incidente dell’allevatore).

2.6 Vendita dei cuccioli

La consegna dei cuccioli non deve avvenire prima delle 10 settimane di vita e solamente dopo essere stati vaccinati, tatuati e sverminati a più riprese.

Il pedigree originale del cucciolo ed il certificato di vaccinazione devono essere consegnati al nuovo proprietario senza richiedere nessun’indennità supplementare.

L’allevatore è obbligato a tenere il libro di controllo del canile edito dalla SCS e di presentarlo spontaneamente al controllore d’allevamento.

2.7 Esigenze minime concernenti i canili (art. 1.5 del RI-LOS)

     

  1. Ogni canile deve disporre di un alloggio e di un parco giochi all’aperto, che si trovi alla portata di vista e d’orecchio dall’alloggiamento dell’allevatore.
  2. L’alloggio comprende un’ubicazione per il parto, un giaciglio ed un luogo di soggiorno in caso di cattivo tempo. L’alloggio e l’ubicazione per il parto devono essere al’asiutto, al riparo da correnti d’aria, il pavimento ben isolato dal terreno, di facile accesso e facilmente pulibile, sufficientemente esposto alla luce del giorno e ben areato. Devono essere riscaldati per eventuali parti invernali od in caso di necessità. L’alloggio deve avere le dimensioni atte ad offrire ai cani adulti ed ai cuccioli d’età avanzata la possibilità di muoversi agevolmente.
    Il giaciglio od un’eventuale casetta per la cucciolata, deve avere un pavimento adeguato, deve essere di dimensioni tali da permettere alla cagna di stare in piedi e di muoversi agevolmente. Deve potersi distendersi in tutta la sua lunghezza sul giaciglio, ed anche in caso di grandi portate deve poter ancora disporre di spazio sufficiente. La cagna deve potersi isolare in qualsiasi momento dai suoi cuccioli all’interno dell’alloggio (rifugio).
  3. Il parco giochi consiste in un recinto di almeno 35 m2 situato all’aperto (senza contare la cuccia), sufficientemente spaziosi da permettere ai cuccioli di un’età di cinque settimane di potersi muovere agevolmente e senza pericolo almeno per una parte della giornata.
    Il parco giochi deve avere un pavimento costituito in maggior parte da elementi naturali (ghiaia, sabbia, erba, ecc.) Deve avere un accesso diretto all’alloggio o almeno uno spazio di riposo protetto, coperto, al riparo dal vento e dove il terreno sia isolato dall’umidità e dal freddo. Se è necessaria una recinzione, questo deve essere fissa, stabile e senza rischio di provocare delle ferite o di lasciar scappare i cuccioli. Il parco giochi deve essere possibilmente arredato in maniera variata alfine di poter permettere ai cuccioli di divertirsi liberamente, e deve offrire degli angoli soleggiati e dei posti ombreggiati
  4. L’alloggio, il parco giochi e le scodelle devono essere sempre pulite, dell’acqua fresca deve sempre trovarsi a disposizione di tutti i cani.
  5. Le contestazioni al riguardo della custodia, dell’allevamento e delle cure agli animali devono essere immediatamente comunicate verbalmente dal controllore all’allevatore e depositate sotto la forma del controllo. Se non fosse possibile rimediare immediatamente alle lacune constatate, sarà dato un termine all’allevatore per procedere alle migliorie e quindi sarà effettuato un nuovo controllo.
    Se nessun seguito è dato alle raccomandazioni del controllore, o se le condizioni di custodia e d’allevamento dovrebbero essere contestate in maniera ripetuta, la procedura prevista dall’art. 8.5 del RI-LOS sarà applicata.
    All’occorrenza, un controllo neutro del canile può essere sollecitato da parte della commissione d’allevamento e dal LOS. Questo controllo sarà effettuato da un controllore di canili della SCS.

     

2.8 Controllo delle portate e dei canili

Ad ogni portata le condizioni d’allevamento e d'accudimento sono soggette ad un minimo di controllo. Di regola, questo avviene durante il tatuaggio. Dei controlli supplementari potrebbero essere richiesti dalla commissione d’allevamento.

     

  1. Le verifiche saranno effettuate da dei controllori di canili qualificati, scelti fra i membri del comitato, della commissione d’allevamento, dal Club in generale o da nominati per questa funzione (art.5.2).
  2. L’allevatore deve permettere l’accesso al suo canile al controllore, che s’identificherà come tale, in qualsiasi ragionevole momento, affinché quest’ultimo abbia la possibilità di visitare tutti gli animali ospitati al canile. I controlli possono essere effettuati senza preavviso.
  3. Durante il controllo della cuccia e del canile, il controllore si prodigherà in consigli per l’allevatore. Indicherà sul formulario di controllo ufficiale lo stato del canile e della portata. Il rapporto di controllo deve essere firmato sia dal controllore che dall’allevatore.
  4. Se durante una verifica della portata e del canile, il controllore noterà sui cuccioli dei difetti indiscutibilmente eliminatori all’allevamento, apporrà sul retro del pedigree l’annotazione "sbarrato all’allevamento" ed annuncerà questi cuccioli esclusi al responsabile d’allevamento ed al segretariato del LOS e della SCS. I cuccioli devono essere venduti a prezzo ridotto.
  5. Le condizioni di detenzione di maschi selezionati (stalloni utilizzati per l’allevamento) possono anch’esse essere controllate dal club.
    I controlli saranno richiesti dal comitato o dalla commissione d’allevamento.

 

3. Tatuaggio 

Dal momento d’entrata in vigore di questo regolamento, ogni cucciolo San Bernardo dovrà essere tatuato nell’orecchio destro con il suo numero LOS.

I cuccioli saranno tatuati da un responsabile della CSSB, contemporaneamente sarà effettuato il controllo del canile e dell’allevamento. In principio entro la settima e la nona settimana.

 

4. Compiti amministrativi   

4.1 dell’allevatore

4.1.1 Avviso di monta

Tutte le monte devono essere annunciate in maniera conforme alla veridicità e con la data esatta, tramite l’avviso di monta ufficiale della SCS; devono essere firmate dai due proprietari dei genitori. Il proprietario della cagna è obbligato ad indirizzarsi presso il capo dell’allevamento, entro un termine di 7 giorni, con la copia dell’avviso di monta.

4.1.2 Avviso di parto

L’allevatore deve indirizzarsi al responsabile d’allevamento, tramite lettera raccomandata, nella quindicina di giorni dopo il parto, con il formulario ufficiale della SCS "avviso di parto", con i seguenti allegati:

     

  • Avviso di monta della SCS (originale).
  • Pedigree originale della cagna.
  • Per gli stalloni stranieri: copia del pedigree.
  • Copia del certificato concernente la DH, come da certificato di selezione.
  • Carta di membro CSSB o di un’altra sezione della SCS.
  • Lista de nuovi proprietari (formulario della SCS), almeno per quelli già conosciuti.

 

Se uno o l’altro dei documenti mancasse o se l’avviso di parto fosse incompleto od illeggibile, sarà ritornato all’allevatore prima di poter essere trasmesso al segretariato del LOS.

4.2 Del responsabile d’allevamento

Il responsabile d’allevamento ha i seguenti compiti:

     

  • organizzare gli esami di selezione (riservazione dei luoghi e locali necessari, convocazione dei giudici, tutto ciò previo accordo con il comitato),
  • controllare se gli avvisi di parto che riceve sono conformi, esatti ed integri e d’inviarli nei termini previsti al segretariato del LOS e della SCS,
  • organizzare la verifica delle portate e dei canili,
  • far eseguire il tatuaggio,
  • reclutare un numero sufficiente di controllori d’allevamento e di provvedere alla loro istruzione,
  • assicurare che le verifiche delle portate e dei canili prescritte dal regolamento d’allevamento siano effettuate,
  • annunciare in maniera regolare al segretariato del LOS e della SCS i cani dichiarati "atti all’allevamento" e di annotare sul foglio d’iscrizione le indicazioni complementari che si possono già stabilire con sicurezza:
 

 

 

     

  • pelo corto / pelo lungo,
  • Altezza al garrese HG e in cm
  • grado della DH (A, B o C)
  • prove di lavoro

PC / PL
HG
DH A / DH B / DH C
(le prove di lavoro superate con successo saranno annunciate al segretariato del LOS dal responsabile d’allevamento se il proprietario gli invierà i documenti necessari).

 

     

  • cane da compagnia II
  • cane da guardia
  • cane da valanga

CA II
CG
C.AVAL

 

 

5. Organizzazione  

5.1 La commissione d’allevamento

Per tutti i casi in relazione con l’allevamento, solo la commissione d’allevamento è responsabile e competente. La C.E. è subordinata al comitato (art. 36 degli statuti.)

La commissione d’allevamento si compone dal presidente della commissione d’allevamento, dal responsabile d’allevamento, come pure dai giudici. Il presidente come pure il responsabile d’allevamento fanno anche parte del comitato.

Tutti I membri come pure il comitato vengono eletti per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

 

5.2 I controllori delle portate e dell’allevamento

Su proposta della commissione d’allevamento, il comitato può nominare i controllori di portata e d’allevamento fra i membri più appropriati del comitato, della commissione d’allevamento o del club in generale. Essi devono possedere un’esperienza personale nell’allevamento ed aver seguito una formazione conforme. Questa formazione comprende almeno cinque mesi di stage (controlli sulla condotta) ed un breve esame (conoscenza dei regolamenti), fatti dal responsabile d’allevamento e dal presidente della CE.

La formazione si può fare con o senza tatuaggio.

 

6. Ricorsi  

     

  1. I ricorsi contro le decisioni definitive (salvo per i respinti) dei giudici di selezione sono da inviare per lettera raccomandata nei quindici giorni, dalla data d’esame di selezione al presidente del club. Contemporaneamente. l’importo di Fr. 100.- deve essere versato sul conto della CSSB. (allegarvi la ricevuta del ricorso). In caso di ricorso vinto, tale anticipo sarà restituito. In caso contrario, questa somma sarà versata alla cassa di selezione. La decisione della CE è inappellabile (i commissari della decisione contestata devono astenersi al momento della votazione sul ricorso).
    In caso di contestazione, il cane sarà riesaminato da altri due giudici della SCS per cani San Bernardo e definitivamente dichiarato "atto all’allevamento" o "inadatto all’allevamento".
  2. Se dei vizi di forma sono stati costatati al momento dell’applicazione delle presenti prescrizioni d’allevamento e di selezione, le persone in questione hanno la possibilità di presentare ricorso presso la CC della SCS (RI-LOS art. 9.5).

 

7. Sanzioni 

Se le presenti prescrizioni d’allevamento e di selezione o del RI-LOS sono violate, il comitato della CSSB proporrà al comitato centrale (CC) della SCS di prendere delle sanzioni verso le persone colte in fallo (il tenore dell’art. 12 del RI-LOS è fondamentale e deve essere obbligatoriamente osservato).

 

8 Indennità 

La CSSB preleva delle indennità per le seguenti prestazioni:

 

  • esame d’attitudine all’allevamento (selezione),
  • controllo delle portate e dei canili,
  • tatuaggi,
  • lavori amministrativi causati dalle portate.

Gli importi di tali indennità sono uguali per tutti i membri; essi sono calcolati in funzione delle spese effettive ed il loro importo è fissato ogni anno dall’assemblea generale.

Per i non membri della CSSB questi importi vengono raddoppiati.

Per il lavoro amministrativo od altro svolto occasionalmente dal responsabile d’allevamento per delle mancanze amministrative degli allevatori o dei proprietari di un maschio selezionato, le spese supplementari potranno essere messe in conto.

9. Modifiche delle prescrizioni e di selezione

Le modifiche ed aggiunte concernenti le presenti prescrizioni d’allevamento e di selezione devono essere sottoposte per approvazione all’assemblea generale e sono oggetto di una ratifica da parte del CC e della SCS.

10. Prescrizioni transitorie

Dall’entrata in vigore di questo regolamento, tutti i cani San Bernardo utilizzati per l’allevamento devono essere tatuati con il loro numero LOS durante o in seguito all’esame della DH (narcosi).

Il numero è nel frattempo da iscriversi sul pedigree.

I certificati concernenti la DH dei cani non tatuati non saranno riconosciuti..

 

11. Disposizioni finali

     

  1. Questo regolamento è stato ratificato dall’assemblea generale ordinaria del 31 gennaio 1993 ad Olten. Esso rimpiazza tutti i precedenti regolamenti e decisioni, entra in vigore al più tardi tre mesi dopo il suo annuncio sul periodico ufficiale di pubblicazione della SCS.
  2. In caso di lite nella sua interpretazione, il testo originale in lingua tedesca fa stato.

 

 

Per qualsiasi domanda o informazione riguardante questo sito, inviate una e-mail a  Barrylouise@net2000.ch .
Ultima modifica : 09 November 2010